"Un caffé per me e per la mia coscienza"

venerdì 4 marzo 2011

Precisazioni

Solo un appunto rapido rapido. La commissione di massimo scoperto è una spesa e come tale rientra nel calcolo del TEG (tra la voce 'spese' nella seconda parte della formula), ma solo dal 1° gennaio 2010. Così ha istituito il Ministero del Tesoro, sentita la Banca d'Italia (così come previsto dalla legge 7 marzo 1996 n. 108, su disposizione dell'art. 644 c.p.). La norma NON può essere retroattiva (anche perché avete mai sentito di un reato penale retroattivo?!?) e non è possibile compiere dei calcoli dei TEG per operazione antecedenti l'introduzione della nuova disposizione che contengano la CMS perché la risultante di quei calcoli non sarebbe confrontabile con il dato medio TEGM estratto e pubblicato trimestralmente dal Ministero. Secondo voi è possibile porre a confronto elementi differenti, come ad esempio le mele con le pere? No, e allora perché agli avvocati e ad alcuni CTU poco competenti (e mi dispiace per la categoria) passa per la mente di poter compiere dei calcoli con elementi così dissimili? Io sono seriamente perplessa sulla competenza di certe persone, di certi esperti che si definiscono tali.
Infine, tanto per buttarla là, l'interpretazione della norma non viene fatta ai fini di tutela di un soggetto o di un altro, quello lo fa l'avvocato. Interpretare una norma giuridica significa compiere un'operazione di elaborazione dottrinale oggettiva che prende forza proprio dalla norma, dalla legge.

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